Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
Due recenti eventi ed una serie di articoli di informazione assicurativa (?) hanno fatto sorgere alcuni dubbi sulla reale assimilazione da parte delle reti distributive. Il primo e modesto episodio è quello relativo al nostro ultimo corso di formazione prima della chiusura estiva. Vi è da dire che la vostra partecipazione è sempre molto consistente ma la strada verso un corretto approccio verso i prodotti assicurativi e nello specifico alle polizze D&O resta ancora molto basico. Per la serie: “e questo è compreso? Quali sono i sottolimiti? Dove è scritto che i sindaci sono inclusi?. E via con osservazioni di questo tipo. Forse complici alcune pubblicazioni redatte come se l’argomento D&O fosse della stessa natura di una polizza infortuni conducenti hanno indotto alcuni esperti del settore ad una semplificazione tassonomica che riduce tutto a delle fuorvianti tabelle di Excel dove si va a verificare se un rettangolo è vuoto o se riporta qualcosa; se poi aggiungiamo che molto del materiale prodotto proviene dall’utilizzo della intelligenza artificiale il disagio del comune operatore che deve lavorare su più fronti diventa critico.
Nel corso degli anni la divaricazione tra il mercato domestico e quello europeo, nel bene e nel male, si è allargata e per vendere in Italia (questo il vero vulnus) è stata data la stura ad una serie di nefaste precisazioni basate sull’adagio: “io ci credo che è tutto compreso ma come riesco a convincere il cliente se non è scritto?”. Qui iniziano le cosmesi con risultati non troppo confortanti per il potenziale bacino acquirente. Una bella ed utile polizza nata negli Stati Uniti su basi economiche e giuridiche totalmente differenti dalla nostra realtà inizia con un processo di “nazionalizzazione” che riduce drasticamente la portata delle garanzie originarie. Si parte con l’inserimento di clausole inquinamento con tanto di sottolimiti per arrivare ad un elenco pressoché sterminato di precisazioni/pseudo inclusioni che spaziano dalla gestione del contenzioso del personale alla esclusione attività area NYSE. Se da un lato l’indicazione di una precisazione operativa aiuta ad identificare una garanzia, dall’altro non viene recepita che in realtà è una forte delimitazione alle precedenti condizioni di polizza dove veniva genericamente affermato che si assicuravano sic et simpliciter le responsabilità ascrivibili agli amministratori.
Che dire poi dell’intelligenza di chi progetta queste polizze? Sembra che tutto il sistema economico italiano si regga su pochi interlocutori (anche nel nostro settore) intorno ai quali ci sia il vuoto assoluto. Logica conseguenza i nostri intermediari si buttano letteralmente su questi presunti ed unici attori proponendo loro polizze sempre meno confortevoli però a prezzi da saldo che puoi trovare solo sulle piattaforme di e-commerce. La situazione descritta è solo una parte di un complesso e vario sistema economico che fortunatamente si regge anche su altri pilastri. Un esempio? Nonostante le profezie di apocalittici accorpamenti per creare “poli aggregativi capaci di competere con i mercati esteri (?)” le aziende micro, dal 2008 non sono ne scomparse ne calate di numero e sono circa 5,8 milioni rappresentando “solo” il 30% del prodotto interno lordo. Se aggiungiamo alle micro imprese le piccole e le medie si arriva al 63% del valore totale arrivando ad assorbire il 76% dell’occupazione.
Questo enorme e vitale sostegno all’economia nazionale è solo lambito da una attività di sensibilizzazione assicurativa lato D&O; quando queste aziende ricevono proposte polizze a difesa del loro operare è in molti casi dovuto a particolari situazioni nelle quali entrano in contatto, ad esempio, con il settore finanziario che condiziona le agevolazioni con polizze a garanzia. Se non avete avuto occasione di esaminare queste proposte assicurative ed i loro contenuti, fatelo. Potrebbe essere un’ottima occasione per spiegare ai vostri clienti la differenza sia in termini di condizioni che costi tra una polizza assicurativa e qualcos’altro.
Il mancato sviluppo in Italia delle polizze D&O, oltre alla scarsa attenzione per quanto sopra descritto, risiede nella applicazione industriale del principio di assicurare per il rischio incendio un blocco di pietra in fondo al mare. Così assicuratori e riassicuratori stanno sereni. Forse sarebbe necessario spiegare che chi assume un rischio deve essere pagato, la parola rischio deriva da risicum e resecare che significa tagliare indicando lo scoglio che taglia pericolosamente le rotte delle navi. Già nell’antichità c’era chi si assumeva, a pagamento, di proteggere dagli affondamenti gli armatori. Ora sembrerebbe che questa professionalità sia molto scemata. Nel nostro settore assicurativo esistono polizze D&O a protezione delle attività ma, c’è sempre un ma, queste coperture sono quasi sempre offerte escludendo possibili richieste di risarcimento in merito a controversie inerenti a questioni su quote societarie, ci si chiede dove sia allora la ragione per assicurarsi?
La tendenza, per necessità di produzione, ad una semplificazione assuntiva comporta quasi automaticamente ad una serie di esclusioni che mortificano il lavoro dell’assuntore; tra le principali sono viste come trattative da escludere a priori le c.d. start up (forse per questo ne riceviamo molte) quando nel resto di Europa chi intraprende e si presenta al mercato dotato anche di una polizza D&O viene apprezzato in modo positivo, noi riteniamo che nonostante la non irrilevante alea con le corrette informazioni ed al giusto prezzo si debba incoraggiare la diffusione di questa ipotesi operativa. Tutto il lavoro di assunzione deve essere agevolato da adeguate informazioni a corredo.
Ecco che tagliando il quadro operativo verso l’alto e verso il basso si riducono notevolmente le potenziali operatività, di questo passo si escludono anche le ipotesi per società quotate in Borsa, così pure quelle del terzo settore ed in molti casi le imprese edili e del settore turismo. Si manifesta così un mercato che punta la sua attenzione sempre solo su un determinato target intasandolo di offerte confuse come la ventilata gestionabilità delle crisi aziendali sottoscrivendo una polizza da un costo contenuto.
La polizza D&O non nasce sia negli USA che successivamente in Europa per queste vicissitudini ma a garanzia ed a tutela di molteplici rapporti in primis della buona fede degli investitori; oggi anche una causa di lavoro singola e non una ben più ampia e giustificata crisi aziendale è oggetto di apertura di sinistro, questo snatura l’esistenza stessa della polizza. Una lacunosa gestione del personale che comporta un contezioso fa parte del rischio imprenditoriale per il quale esiste una evidente impossibilità assicurativa, in caso contrario tutti farebbero gli imprenditori tanto paga l’assicurazione. Altro conto è il danno provocato da una improvvida gestione che porti di conseguenza ad una crisi che coinvolge anche le maestranze.
In molti casi, gli intermediari con i quali collaboriamo ci sottopongo quesiti andando a comparare la nostra offerta D&O con quella di altri assicuratori e in non pochi casi ci chiedono di integrare le nostre condizioni contrattuali con una serie di clausole altrui giusto per fornire dei riferimenti tranquillizzanti ai loro clienti; una delle domande più ricevute, ad esempio, è quella nella quale ci viene chiesto dove si può trovare il sottolimite per i rischi di natura fiscale. Il sottolimite non c’è perché l’operatività è pari al massimale catastrofale acquistato. Siamo partiti dal concetto che se si assicura l’attività di amministrare un’entità complessa come una azienda, una associazione, un ordine non possono esserci delimitazioni operative tranne quelle espressamente indicate; tanto poi in caso di sinistro tutte le varie osservazioni e distinguo verranno valutate dall’organo giudicante in via omnicomprensiva ed equitativa.
Se da un lato l’organo giudicante assume di sovente decisioni che si allontanano dalle aspettative dei legali delle Compagnie di Assicurazione è altrettanto vero che nella sua funzione di elaboratore di giudizi si può assistere a provvedimenti che riportano a terra certe elaborate norme contrattuali costruite non si sa bene con quale raziocinio. E’ il caso della importante sentenza numero 18458 depositata in data 8 giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con la quale viene dichiarato: "È nulla per inesistenza del rischio e x a r t . 1 8 9 5 c . c . l a clausola, inserita in una polizza c.d. "D&O", in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l'amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni". il Giudice di legittimità ha evidenziato le sostanziali differenze intercorrenti tra l'ordinamento statunitense, dal quale le polizze D&O traggono origine, e l'ordinamento italiano, nel quale tale modello contrattuale è stato inizialmente recepito senza un adeguato adattamento alla specificità dei singoli ordinamenti giuridici.
La Suprema Corte prosegue evidenziando ulteriormente che le basi giuridiche statunitensi rispetto a quelle europee: storia, società, economia sono basi profondamente differenti ed anche gli ordinamenti giuridici operano in modo diverso; voler trovare applicabilità operativa è come minimo un tentativo di semplificazione spiccio ed insufficiente. Leggete con attenzione la sentenza, se non la trovate ve ne faremo avere una copia.
UIA, U sta per underwriting e noi i rischi li sottoscriviamo uno ad uno cercando di dare sempre polizze che servano realmente agli assicurati, andate oltre gli schemi che classificano i prodotti ed esaminate i contenuti, noi siamo a vostra disposizione. Magari organizzando un evento ad hoc per questa importante polizza, restiamo in attesa dei vostri suggerimenti.
UIA Direzione Tecnica